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Art. 139

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema d’informazione animex-ch1. In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’USAV. 1bis. Per ogni esperimento sugli animali la domanda deve contenere: a. il titolo e l’oggetto dell’esperimento; b. il settore in cui è svolto; c. lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale; d. il numero previsto di animali impiegati per ogni specie; e e. il grado di aggravio previsto.2
  2. .3
  3. L’autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.
  4. L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.
  5. Se un esperimento sugli animali concerne più Cantoni, la domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui si svolge la parte preponderante dell’esperimento (Cantone primario). L’autorità del Cantone primario informa tutte le autorità interessate degli altri Cantoni (Cantoni secondari) e tiene conto della loro valutazione ai fini della decisione. Trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Per la loro valutazione, i Cantoni secondari possono basarsi sulla proposta della commissione per gli esperimenti sugli animali del Cantone primario. I Cantoni secondari che trasmettono la domanda alla loro commissione per gli esperimenti sugli animali e, nella loro valutazione, non tengono conto della proposta di quest’ultima, devono motivare tale scelta alla commissione.4

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra III n. 1 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

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