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Commenti: Art. 48 | Omnilex
Law
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Art. 48
Art. 47
Art. 48a
Art. 48
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
I comandanti di truppa sono responsabili dell’istruzione e dell’impiego delle truppe loro subordinate.
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dell’istruzione delle truppe.
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
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