La legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati si applica a tutti i geodati di base di diritto federale. Sono fatti salvi gli articoli 12 capoverso 2 lettera c, 14 capoversi 1 e 2 e 32 capoverso 2 lettera d della presente legge e le relative disposizioni d’esecuzione.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di tenere un registro dell’attività di trattamento, se tale attività presenta un rischio limitato di ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata.
Può definire livelli di autorizzazione vincolanti per i geodati di base di diritto federale.