Il servizio competente per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione dei geodati di base può subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati di base di diritto federale, nonché la loro utilizzazione e trasmissione. L’autorizzazione è rilasciata mediante:
decisione;
contratto;
controlli organizzativi o tecnici dell’accesso.
Il Consiglio federale emana prescrizioni di dettaglio concernenti:
l’utilizzazione e la trasmissione autorizzate;
le linee fondamentali della procedura per la concessione dell’accesso e dell’utilizzazione;
gli obblighi degli utenti, segnatamente per quanto concerne l’accesso e la protezione dei dati in occasione dell’utilizzazione e della trasmissione dei dati;
l’aggiunta di indicazioni sulle fonti e di indicazioni cautelative;
le eccezioni riguardo alla necessità di un’autorizzazione.
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