Le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio dei geodati di base di diritto federale.
Lo scambio è indennizzato forfettariamente. La Confederazione e i Cantoni disciplinano in un contratto di diritto pubblico le modalità e il calcolo dei pagamenti compensativi.
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