La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione.
Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale.
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per l’accesso ai geodati di base della Confederazione e per la loro utilizzazione, nonché per l’utilizzazione dei geoservizi della Confederazione. Gli emolumenti comprendono:
in caso di utilizzazione per uso proprio, al massimo i costi marginali e un adeguato contributo all’infrastruttura;
in caso di utilizzazione commerciale, i costi marginali e un contributo all’infrastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento, adeguato all’utilizzazione.
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