Sono oggetto del catasto le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che, conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)1, non sono menzionate nel registro fondiario.
Il Consiglio federale stabilisce quali geodati di base di diritto federale sono oggetto del catasto.
I Cantoni possono aggiungere al catasto geodati di base supplementari vincolanti per i proprietari.
Il catasto è reso accessibile in forma elettronica mediante procedura di richiamo o secondo altre modalità.
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di catasto relativamente all’organizzazione, alla tenuta, all’armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati, ai metodi e alla procedura.