Durante dodici anni a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può disciplinare gli emolumenti derogando all’articolo 15 capoverso 3.
Il Consiglio federale stabilisce il calendario per l’introduzione del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
Chi, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, è autorizzato secondo il diritto federale all’esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale mantiene tale autorizzazione. Il Consiglio federale emana prescrizioni per il periodo di transizione sino all’iscrizione nel registro degli ingegneri geometri.
I Cantoni adeguano la loro legislazione in materia di geoinformazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Durante un periodo di transizione stabilito dal Consiglio federale, i Cantoni dovranno adeguare i geodati di base di diritto federale da essi gestiti ai requisiti qualitativi e tecnici ai sensi degli articoli 5 e 6 soltanto se:
il diritto internazionale o il diritto federale lo prescrivono in maniera imperativa;
si tratta di dati la cui base legale è stata creata con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente;
rilevano nuovamente i dati;
per la gestione dei dati, stabiliscono nuove basi tecnico-organizzative (banca dati, hardware oppure software) che eliminano gli ostacoli a un adeguamento.
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