- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Gli articoli 16–18, 34 capoverso 1 lettere e ed f, nonché 39 sono posti in vigore dal Consiglio federale insieme con l’ordinanza del 2 settembre 20091concernente il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20082
Art. 16–18, 34 cpv. 1 lett. e ed f, nonché art. 39: 1° ottobre 20093