510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.
Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.
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