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Commenti: Art. 42a | Omnilex
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OGI · Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 42a
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510.620
OGI
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.
Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.
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