510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6653). ↩
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