510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Non sono riscossi emolumenti per:
l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a ;
l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;
l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;
l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a .
In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
Sono riscossi emolumenti per:
l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a ;
l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;
prestazioni di servizio particolari;
i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;
Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
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