510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;
imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
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