(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi: a. nelle pistole: 1. l’impugnatura, 2. la culatta, 3. la canna; b. nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna, 3.1 il tamburo; c. nelle armi da fuoco portatili: 1.2 il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo, 2. la culatta, 3. la canna; d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente: 1. il dispositivo di puntamento, 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.
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