(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm)
- Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.
- Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi:
- nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;
- nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.