519.1OPers-POEFederal Council Ordinance1 ago 2014Fonte originale
Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 20071per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
A prescindere dalla durata dell’impiego, il guadagno assicurato è ridefinito se lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisce una modifica a causa dell’impiego.