519.1OPers-POEFederal Council Ordinance1 ago 2014Fonte originale
Il personale è assicurato contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 19921sull’assicurazione militare.
Il DDPS coordina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la conclusione di eventuali adeguate assicurazioni complementari per i rischi connessi alle spese di cura, all’invalidità e al decesso non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.