La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati.
La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni.
La Confederazione può sostenere le organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d’intervento.
Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d’impiego del materiale acquisito dalla Confederazione.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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