La Confederazione e i Cantoni realizzano e gestiscono congiuntamente un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro tra Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il sistema è composto dalla rete per lo scambio di dati sicuro, dal sistema di accesso ai dati e dal sistema di comunicazione dei dati. Può essere utilizzato da altri sistemi.
La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema.
I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione, in particolare della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
I terzi sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza né della Confederazione né dei Cantoni, in particolare del raccordo delle loro reti al sistema nazionale e della sicurezza dell’alimentazione elettrica delle loro reti.
Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio, disciplina gli aspetti tecnici ed emana direttive concernenti gli altri usi. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.
Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per i Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.
Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
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