La Confederazione coordina a livello nazionale l’istruzione dei membri delle organizzazioni partner nell’ottica della collaborazione. Coordina le esercitazioni tra le organizzazioni partner e:
gli organi di condotta;
l’esercito;
gli enti e le organizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3.
L’UFPP assicura l’offerta formativa per l’istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta.
Assicura l’istruzione nell’uso delle componenti dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione e nell’uso dei sistemi per allertare le autorità e dare l’allarme e informare la popolazione.
3bis. Può incaricare terzi dello svolgimento di compiti nei campi della formazione universitaria, del perfezionamento professionale, dell’aggiornamento permanente e della ricerca.1
Può convenire con i Cantoni, terzi e le competenti autorità delle zone limitrofe estere l’organizzazione di altri corsi d’istruzione ed esercitazioni.
Può offrire altri corsi d’istruzione nel settore della protezione della popolazione.
Gestisce un centro d’istruzione.
Il Consiglio federale disciplina le competenze nel campo dell’istruzione.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.