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Commenti: Art. 26 | Omnilex
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LPPC · Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 26
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520.1
LPPC
Federal Act
1 gen 2021
Fonte originale
La Confederazione e i Cantoni si assumono i rispettivi costi per l’istruzione di loro competenza secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della ripartizione dei costi.
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