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Commenti: Art. 28 | Omnilex
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LPPC · Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 28
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520.1
LPPC
Federal Act
1 gen 2021
Fonte originale
In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:
proteggere la popolazione e prestarle soccorso;
assistere le persone in cerca di protezione;
sostenere gli organi di condotta;
sostenere le altre organizzazioni partner;
proteggere i beni culturali.
La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:
adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;
svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;
svolgere interventi di pubblica utilità.
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