Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:
al soldo;
al vitto gratuito;
al trasporto gratuito con mezzi pubblici per l’entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
all’alloggio gratuito, se non può alloggiare nel proprio alloggio privato.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni cui sono subordinati i diritti di cui al capoverso 1. Può stabilire che la convocazione o la chiamata dia diritto all’utilizzazione dei trasporti pubblici.
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