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Commenti: Art. 57 | Omnilex
Law
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LPPC · Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 57
Art. 56
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Art. 58
520.1
LPPC
Federal Act
1 gen 2021
Fonte originale
I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.
Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.
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