I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.
Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell’opera fornisca una garanzia.
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