Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione al fine di garantirne una prontezza d’impiego sufficiente.
Disciplina la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione. In tale pianificazione sono considerati gli impianti di protezione che possono essere tenuti in esercizio dal punto di vista tecnico e del personale.
Il Consiglio federale stabilisce gli intervalli dell’aggiornamento della pianificazione.
Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici in questo ambito.
L’UFPP disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione.
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