Il personale insegnante della protezione civile e i militi si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà.
Se il danno è cagionato da un incidente di servizio o è la diretta conseguenza dell’esecuzione di un ordine, la Confederazione, il Cantone o il Comune versa un’equa indennità.
In caso di colpa del danneggiato, l’indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l’uso dell’oggetto personale era necessario per ragioni di servizio, si tiene conto di tale circostanza.
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