È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non dà seguito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di eseguire le misure ordinate dalle autorità.
Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
2. non ottempera agli ordini di servizio,
3. utilizza l’equipaggiamento personale fuori dal servizio,
4. viola gli obblighi di notificazione di cui all’articolo 44 capoverso 4;
b. disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all’allarme;
c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile.
Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a numeri 2–4 nonché b e c, se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l’interessato.
Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.
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