allerta alle autorità in caso di pericolo imminente;
allarme alla popolazione in caso di evento;
informazione della popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento.
Gestisce un sistema per dare l’allarme alla popolazione.
Gestisce altri sistemi per la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare.
3bis. I Cantoni gestiscono punti di raccolta d’urgenza. L’UFPP li coadiuva nel coordinamento.1
La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza.
Assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.2
Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni:
sulla diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare;
sugli aspetti tecnici dei sistemi per allertare le autorità, per dare l’allarme e informare la popolazione nonché del canale radio di emergenza.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 703; FF 2024 1216). ↩
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