I Cantoni si assumono i costi non assunti dalla Confederazione secondo l’articolo 91, segnatamente:
- i costi per l’istruzione e gli interventi dei militi;
- i costi per l’istruzione che la Confederazione ha convenuto con i Cantoni secondo l’articolo 54 capoverso 3;
- i costi per il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi come pure i costi sostenuti dalla Confederazione per l’acquisizione secondo l’articolo 76 capoverso 2.