I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative per l’esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.
Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.
Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest’ultimo.
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