Il successore fiscale subentra alla persona soggetta all’imposta nei suoi doveri e diritti risultanti dalla presente legge.
Sono reputati successori fiscali:
gli eredi in caso di decesso della persona soggetta all’imposta o del successore fiscale;
i consoci con responsabilità personale o i loro eredi all’atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica;
la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica.
Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti della società sino a concorrenza della loro quota ereditaria e i soci con responsabilità personale nei limiti della loro responsabilità.
Trattandosi di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.
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