Rispondono solidalmente con la persona soggetta all’imposta o con il successore fiscale:
- in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
- in caso di scioglimento di una persona giuridica che ha trasferito la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell’importo patrimoniale netto della persona giuridica.