l’importazione di autoveicoli ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze particolari;
1 l’importazione di autoveicoli per i quali l’obbligo di pagare i tributi doganali è stato soppresso a determinate condizioni;
la fornitura diretta a destinazione dell’estero di autoveicoli fabbricati in Svizzera o di autoveicoli che sarebbero ammessi all’importazione in franchigia di dazio a tenore della lettera a;
l’importazione e la fornitura di autoveicoli in franchigia di dazio in base ad accordi internazionali;
2 l’importazione e la fornitura di autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità della legge del 19 dicembre 1997^3^sul traffico pesante.
Il Consiglio federale può decidere un’esenzione totale o parziale degli autoveicoli elettrici.
Il Consiglio federale regola i dettagli.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429;FF 2015 2395). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429;FF 2015 2395). ↩