La Direzione generale delle dogane può esigere una garanzia:
se la persona soggetta all’imposta è in ritardo con il pagamento o
se il diritto all’imposta appare compromesso per altri motivi.
La decisione concernente la prestazione di garanzie è immediatamente esecutoria. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento; l’opposizione al decreto di sequestro è esclusa.