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Commenti: Art. 25 | Omnilex
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LIOm · Legge federale sull’imposizione degli oli minerali
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641.61
LIOm
Federal Act
1 gen 1997
Fonte originale
Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell’anno civile in cui è sorto.
La prescrizione è interrotta:
se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all’imposta;
da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all’imposta.
Dopo ogni interruzione, l’intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorto.
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