642.118.2OIFoDepartmental Ordinance1 gen 2021Fonte originale
Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all’estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono all’imposta alla fonte.
Se l’imposta alla fonte non viene riscossa perché l’imposizione spetta all’altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all’estero e verificare periodicamente questa situazione.
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