642.118.2OIFoDepartmental Ordinance1 gen 2021Fonte originale
Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale versate a beneficiari domiciliati all’estero di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono sempre all’imposta alla fonte. Il tariffario è stabilito nel numero 3 dell’allegato.
L’imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario della prestazione in capitale:
presenta alla competente autorità fiscale cantonale la relativa domanda entro tre anni dal versamento della prestazione; e
allega alla domanda una lettera di conferma dell’autorità fiscale competente dell’altro Stato contraente avente diritto secondo cui:
1. essa è a conoscenza della prestazione in capitale, e
2. il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.