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Art. 18

661.1OTEOFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dalla Svizzera annunciati nel suo Cantone secondo le prescrizioni militari o del servizio civile.
  2. L’iscrizione deve essere rimossa dal registro non appena l’amministrazione abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell’interessato.
  3. L’articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

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