Le autorità fiscali dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la SFI si prestano reciproca assistenza nell’esecuzione della procedura amichevole; esse si scambiano le notificazioni opportune, si comunicano vicendevolmente le informazioni necessarie e si concedono reciprocamente la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.
Le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni prestano alla SFI assistenza amministrativa se l’esecuzione della procedura amichevole lo esige. Soggiacciono allo stesso obbligo di assistenza gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione pubblica.
Gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito sono esonerati dall’obbligo di informare e di comunicare per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
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