Nell’esecuzione della procedura amichevole il richiedente non ha qualità di parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura. La SFI fornisce informazioni al richiedente, sempre che la convenzione applicabile lo consenta.
Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori informazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un’ispezione oculare, se del caso in collaborazione con l’autorità competente dell’altro Stato, se ciò serve all’accertamento dei fatti.
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