La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un’autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei negoziati.
Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei negoziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.
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