Le procedure di ricorso relative all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole devono essere chiuse prima dell’attuazione dell’accordo oppure con l’attuazione dello stesso.
I versamenti di compensazione a società estere associate che le società svizzere devono effettuare in seguito a rettifiche di utili operate all’estero non sono soggetti all’imposta preventiva se avvengono sulla base di un accordo amichevole o di una convenzione interna.
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