Se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione).
La persona interessata fornisce all’autorità fiscale competente tutte le informazioni necessarie all’attuazione e, su domanda, presenta i documenti richiesti.
Alla pronuncia della decisione di attuazione sono inoltre applicabili le disposizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.
Contro la decisione di attuazione possono essere interposti gli stessi rimedi giuridici dati contro la decisione dell’autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l’oggetto della decisione di attuazione.
Le pretese dell’autorità fiscale competente o della persona interessata derivanti dalla decisione di attuazione si prescrivono cinque anni dopo che tale decisione è passata in giudicato. La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono rette dalle disposizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.
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