Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta se:
l’imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC; e
il termine di cui al capoverso 1 è già trascorso o mancano meno di 60 giorni alla sua scadenza.
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