Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell’imposta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa sino a 30 000 franchi o sino al triplo dell’illecito profitto, se questo supera 30 000 franchi.
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