Se ottiene dall’autorità competente dello Stato partner la restituzione di un pagamento unico riscosso indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione della provvigione di riscossione trattenuta dall’AFC, sempre che una siffatta provvigione sia stata convenuta con lo Stato partner e l’autorità competente di quest’ultimo non l’abbia già restituita alla persona interessata.
La domanda di restituzione della provvigione di riscossione dev’essere presentata per scritto all’AFC entro sei mesi dalla decisione di restituzione dello Stato partner.
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