Se la convenzione applicabile prevede un pagamento liberatorio, l’agente pagatore svizzero lo deduce dalla base di calcolo della ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio1. Tale pagamento corrisponde alla differenza fra l’aliquota d’imposta prevista dalla convenzione e l’aliquota della ritenuta d’imposta.
Il pagamento liberatorio è calcolato e prelevato in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l’agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.
Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono annualmente all’AFC i pagamenti liberatori prelevati, al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento degli interessi.
L’AFC trasferisce i pagamenti liberatori ricevuti alle autorità competenti degli Stati partner, al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno fiscale svizzero.