Chiunque è incaricato dell’esecuzione delle disposizioni della convenzione e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.
L’obbligo del segreto non si applica all’AFC:
nel caso di comunicazioni agli Stati partner;
nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto della convenzione.
L’obbligo del segreto non si applica inoltre:
agli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge;
in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)1, qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia;
per quanto esista un fondamento legale nel diritto federale.
Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all’articolo 36 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l’esecuzione della convenzione applicabile.
Il segreto bancario nonché altri segreti di clienti e segreti professionali, tutelati per legge, vanno preservati.